Statuto dei diritti del contribuente: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Analisi: aggiunta citazione
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: disambiguazione wikilink e modifiche minori
Riga 8:
* l'irretroattività, già contemplata nel [[diritto penale]] e che viene estesa anche al contenzioso tributario ai sensi del principio in base al quale ''l'efficacia di una norma tributaria decorre successivamente'' alla sua approvazione e pubblicazione;
* il principio ''no taxation without representation'', ai sensi del quale non si possono estendere [[tributi]] esistenti o imporre nuovi tributi per decreto, senza una votazione parlamentare (art. 4);
* la statuizione di termini perentori a pena di nullità per la notifica, la [[prescrizione (diritto)|prescrizione]] e la produzione di documenti (minimo 30 gg);
* la limitazione dell'[[onere della prova]], per cui è nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni (art. 8, comma 3); l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione;
* il principio di correttezza e [[buona fede]], ai sensi del quale non possono essere irrogate [[sanzioni]] se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste debito d'imposta o se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da un oggettiva incertezza della [[legge]].
Riga 17:
All'art. 1, comma 1 viene disposto che ''le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali''. È inoltre contemplata la chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie nell'art. 2.
 
Così come avviene nel [[diritto penale]], lo statuto prevede la ''non retroattività della norma''. Viene affermato un principio fondamentale che attiene la prescrizione dei termini. L'ultimo comma dell'art. 3 avverte che ''i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati''. Non si possono disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti (art.4).
 
L'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente assumendo idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria (art. 5).
Riga 29:
Con l'art. 11 viene introdotta una nuova disciplina dell'[[interpello]]. È data la possibilità a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro 120 giorni dall'inoltro della domanda - s'intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
 
L'art. 12 disciplina minuziosamente i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Dal tempo massimo di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, che non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, ai tempi e modo di accesso, che devono avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. È concessa la possibilità che su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili possa essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
 
L'art. 13 istituisce la figura del ''[[Garante del contribuente]]''. che provvede su richiesta del contribuente ad accertare se effettivamente vi siano state violazioni perpetrate dai Funzionari civili o militari dell'amministrazione finanziaria. Sono enunciati tutti i poteri che tale figura ha per poter espletare il compito affidatogli.