Fideiussione: differenze tra le versioni

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{{F|diritto commerciale|arg2=diritto civile|ottobre 2012}}
La '''fideiussione''' (o fidejussione), in [[diritto]], è un [[negozio giuridico unilaterale|negozio giuridico]] con il quale un soggetto, chiamato ''fideiussore'', garantisce un'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] altrui (es. in luogo del [[debitore]]), obbligandosi personalmente nei confronti del [[creditore]] del rapporto obbligatorio.
 
==Cenni storici ==
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Il fideiussore risulta obbligato in solido con il [[debitore]] principale, così il [[creditore]] potrà chiedere indifferentemente l'[[adempimento]] al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il [[beneficio di escussione]]. In base a questa particolare [[Clausola (diritto)|clausola]], il fideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre a esecuzione.
 
Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all'[[azione di regresso]] nei confronti degli altri. Il fideiussore che ha adempiuto all'obbligazione del debitore può agire o in via [[surroga]]toria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
 
Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli [[Interesse|interessi]] dal momento in cui è scaduto il [[Termine_(diritto)|termine]] di [[adempimento]], ma il debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se il fideiussore agisce con l'azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in cui il fideiussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario.