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Tali procedimenti descritti sopra ci garantiscono che le leggi costituzionali vengono approvate con una sufficiente meditazione da una votazione all'altra, si basano su un esteso consenso delle forze politiche e che, in mancanza di quest’ultimo, venga data al popolo la possibilità di esprimere la propria opinione riguardo all’approvazione.
=== Il ricorso alle leggi costituzionali ===
Dal 1948 a oggi sono stati modificati solo 10 articoli della Costituzione, tutti riguardanti la sua seconda parte (l’Ordinamento della repubblica). Inoltre, sono state emanate anche alcune leggi costituzionali per regolare le funzioni della Corte costituzionale e per gli statuti delle 5 regioni a statuto speciale.
Al parlamento compete la funzione di approvare le '''leggi costituzionali'''. Le norme hanno lo stesso rango delle norme costituzionali. Esse hanno una forza superiore alle leggi ordinarie.
- • Le leggi che modificano la Costituzione.
- • Le leggi che regolano materie per le quali la Costituzione ha un posto una riserva di legge costituzionale.
Il parlamento incontra alcuni limiti anche in tale funzione. Uno di questi è stabilito dalla Costituzione dove afferma che non si può trasformare la repubblica in monarchia attraverso un cambiamento della Costituzione.
Un' altro limite è contenuto nell'articolo due dove si afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti '''inviolabili dell'uomo''' e nemmeno una legge può abolirli.
Le leggi costituzionali si distinguono dalle leggi ordinarie per il procedimento necessario per la loro formazione:
- • L'approvazione ''deve essere ripetuta da ciascuna camera due volte''. Tra una votazione e l'altra devono passare almeno 3 mesi.
- • Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei ''due terzi'' dei membri di ciascuna camera.
=== Note ===
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