Contratto: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica Etichette: Annullato Modifica visuale |
|||
Riga 8:
== Evoluzione storica ==
[[File:Atto Notarile 1558 - Compravendita.JPG|thumb|Un contratto di compravendita in forma di atto notarile del [[1558]]]]
Contratto deriva dal [[lingua latina|latino]] ''contractus'' ([[participio passato]] di ''contrahĕre'', 'trarre insieme, riunire', composto da ''con-'', derivato da ''cum'', e da ''trahĕre'', 'trarre'), termine che originariamente nel [[diritto romano]] indicava non una fonte di [[obbligazione (diritto)|obbligazioni]] ma lo stesso rapporto giuridico obbligatorio sorto da un atto lecito, in contrapposizione al rapporto obbligatorio da atto illecito (''delictum''). Nello ''[[ius civile]]'' affinché sorgesse un ''contractus'' non era sufficiente l'accordo delle parti, essendo anche necessario il rispetto di determinate forme. Invece, lo ''[[ius gentium]]'' conosceva la possibilità di far sorgere obbligazioni con il solo consenso delle parti. Si affermò, così, l'idea che fonte delle obbligazioni fosse l'accordo delle parti, con la conseguente evoluzione del significato del termine ''contractus'' il quale, sul finire del periodo classico, ormai designava l'accordo stesso (fatto rientrare, assieme al ''[[pactum]]'', nella più ampia categoria della ''conventio'', il negozio giuridico bilaterale). Questa accezione del termine fu recepita nel [[Digesto]] che, nelle [[Istituzioni di Giustiniano|Istituzioni]], [[Añoverano|annovera]] il contratto tra le fonti di obbligazione, assieme a [[quasi contratto]], [[delitto]] e [[quasi delitto]].
La quadripartizione giustinianea delle fonti di obbligazioni è giunta fino al [[Codice Napoleonico]] che all'art. 1101 da una definizione del contratto («Il contratto è una convenzione mediante la quale una o più persone si obbligano verso una o più persone, a dare, a fare, o a non fare qualche cosa»). La codificazione napoleonica, però, non riserva al contratto il ruolo centrale che ha nel moderno [[diritto privato]], attribuendo, invece, un ruolo centrale alla [[proprietà (diritto)|proprietà]], come avveniva fin dal diritto romano. È significativo, al riguardo, che il Codice Napoleonico, seguendo una tradizione che risale al diritto romano, annoveri riduttivamente il contratto tra «i modi di acquistare e trasmette la proprietà e gli altri diritti sulle cose» (così s'intitola il Libro III, nel quale è inserita la sua disciplina).
| |||