Crisi da sovraindebitamento: differenze tra le versioni

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ConLa il termine “'''crisi da sovraindebitamento''' è un [[istituto giuridico]] inserito nell’ordinamento italiano mediante la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, entrata in vigore il 29 febbraio 2012.<ref>{{Cita libro|autore=L. Guglielmucci,|titolo=Diritto Fallimentare|anno=2014|editore=Giappichelli Editore|città=Torino|p=p.347|pp=|ISBN=}}</ref> Con il termine "[[sovraindebitamento]]" si intende il perdurante squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni contratte, tali da impedire all’imprenditore di adempiere alle stesse attraverso mezzi ordinari.
L’istituto della crisi da sovraindebitamento è stata inserita, nell’ordinamento giuridico italiano, mediante la legge n.3 del 27 gennaio 2012 entrata in vigore il 29 febbraio 2012.<ref>{{Cita libro|autore=L. Guglielmucci,|titolo=Diritto Fallimentare|anno=2014|editore=Giappichelli Editore|città=Torino|p=p.347|pp=|ISBN=}}</ref>
 
Il legislatore, con l’introduzione della disciplina del 2012, ha voluto offrire ai debitori in buona fede, che non avessero i requisiti stabiliti dall’art.1 [[Legge fallimentare|l.f.]], l’utilizzo di un mezzo alternativo per soddisfare i debiti sorti, attraverso un accordo o un piano del consumatore: la procedura in questione, rientrante nel Capo II denominato “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento” della l. 3/2012, è volta a disincentivare l’esercizio di azioni di esecuzione individuali da parte dei creditori.