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"Summorum Pontificum" non fa più legge
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Nella [[Catholic Encyclopedia]] del [[1910]], [[Adrian Fortescue]] spiega l'origine di simili messe:
:Nel primo medioevo la [[concelebrazione eucaristica]] venne sostituita da celebrazioni separate private. Alla novità avrà contribuito l'usanza di offrire ogni messa per una intenzione particolare. Le celebrazioni separate comportarono la prolificazione di altari nella stessa chiesa e la riduzione del rito alla forma più semplice possibile. Così si fece a meno del diacono e del suddiacono; il sacerdote celebrante oltre alla sua parte svolgeva anche la loro. Un ministrante sostituì al coro e agli altri ministri, tutto si diceva invece ti cantarlo, vennero omessi l'incenso e il bacio della pace.<ref>[https://www.newadvent.org/cathen/09790b.htm Adrian Fortescue, "Liturgy of the Mass", in ''Catholic Encyclopedia'' (New York 1910]</ref>
 
La celebrazione della messa senza popolo si distingue dalla celebrazione senza nemmeno un [[ministrante]] o chi almeno da una distanza risponda alle parole del sacerdote. Contro simili celebrazioni "solitarie" si emanarono alcuni decreti che imponevano la presenza di almeno due persone, in modo da giustificare l'uso del plurale in formule liturgiche come ''Dominus vobiscum''.<ref>[https://books.google.com/books?id=wC8krNGsd8MC Edward Foley et alii, A Commentary on the General Instruction of the Roman Missal] (Liturgical Press, 2008 {{ISBN|0-8146-6017-7}}, 978-0-8146-6017-1), p. 311</ref> Però generalmente si richiedeva solo la partecipazione di uno solo: il [[Codice Piano Benedettino|Codice di Diritto Canonico]] del [[Codice Piano Benedettino]] del [[1917]] prescriveva: "Un sacerdote non deve celebrare la messa senza un ministrante che gli serva e risponda"<ref>[http://www.intratext.com/IXT/LAT0813/_P2L.HTM Codice di Diritto Canonico 1917, canone 813]</ref> Il [[Codice di Diritto Canonico]] del [[1983]] decreta: "Il sacerdote non celebri il Sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa".<ref>[https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroIV_900-911_it.html#Articolo_1 Codice di Diritto Canonico (1983), canone 906]</ref>