Duello: differenze tra le versioni
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{{citazione|Non può essere equiparato a un duello una colluttazione senza armi, svincolata da qualsiasi regola, condotta senza esclusione di colpi e in modo selvaggio e bestiale. Infatti, i reati cosiddetti di duello presuppongono l'osservanza delle consuetudini cavalleresche e, pertanto, perché uno scontro tra due persone possa considerarsi duello, deve svolgersi a condizioni prestabilite, secondo le regole cavalleresche, mediante l'uso di armi determinate (spada, sciabola o pistola), alla presenza di più persone (padrini o secondi), per una riparazione d'onore.|[[Corte di Cassazione|Cassazione Penale]], V sezione, 24 aprile [[1987]].}}
I reati "cavallereschi" (duello, sfida a duello, ecc.) sono stati depenalizzati nel 1999<ref>Vincenzo Pezzella, ''Nota a Cassazione penale , 11 febbraio 2003, n.12698, sez. V'', in Dir. e giust., fasc.17, 2003, pag. 41, risale "ad un precedente ormai depenalizzato che sa di tempi passati, della sfida a duello (art. 394 Cp) che rimaneva assorbita dall’uso di armi in duello (art. 396 Cp)".</ref>
==== Paesi americani ====
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