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A dire il vero una clausola del genere da anni esiste sul mercato finanziario internazionale ed è solo il formalismo giuridico che non aveva fatto ancora conoscere la portata e l'efficacia.
 
Quando nel 1991, a seguito dell'insolvenza di [[Federconsorzi]], <ref>all'epoca dei fatti il dissesto della Federconsorzi era il maggiore dell'intera storia dell'Italia repubblicana, con una esposizione debitoria per 4.400 miliardi di lire </ref> questa cessò di onorare le sue obbligazioni, [[Agrifactoring]] che era una società partecipata al 50% si trovò in grande difficoltà. [[B.N.L.]] che ne era direttamente o attraverso sue consociate azionista al 50% di Agrifactoring fu indotta dai suoi consulenti legali ad invocare la limitatezza della responsabilità. La comunità bancaria internazionale, invocò la clausola ''cross default'' e chiese il rientro di prestiti per circa 5.000 miliardi di lire. A sua volta il [[Ministero del tesoro]] a cui la B.N.L. apparteneva per la quasi totalità, <ref> all'epoca la percentuale di quote italiane era quasi del 100%. </ref> ebbe addirittura il timore dell'estensione di detta clausola all'intero ''paese Italia''. La soluzione fu poi trovata con una postergazione delle banche azioniste di AgrifactorigeAgrifactorig e in subordine delle altre banche italianritaliane in modo da far prospettare sia pure in tempi ''lunghi'' il rientro integrale delle banche estere dei loro crediti.
 
==Note==
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