Scandalo Telecom-Sismi: differenze tra le versioni
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Figura emblematica, ma anche figura chiave per gli inquirenti, è [[Marco Bernardini]], già collaboratore esterno a contratto del S.I.S.De. e successivamente investigatore privato in una società che annovera tra i suoi clienti la Pirelli e la Telecom Italia. Bernardini, che in passato ha avuto occasione di utilizzare elementi delle forze dell'ordine per la raccolta di informazioni commissionate, viene interrogato numerose volte dal [[Pubblico Ministero]], Dottor Fabio Napoleone, al quale rilascia una lunga deposizione, nella quale chiarisce la sua posizione nella vicenda. A seguito dei detti interrogatori, il Pubblico Ministero rinuncia all'esecuzione di misure cautelari nei suoi confronti. Marco Bernardini dal momento del primo interrogatorio non si è mai spostato dall'Italia.
Nel gennaio e nel marzo 2007 altri provvedimenti di arresto colpiscono varie persone coinvolte nella vicenda, tra cui [[Fabio Ghioni]] e il suo [[Tiger Team]] (Andrea Pompili, Rocco Lucia e altri), di Telecom, e nuovamente Giuliano Tavaroli (all'epoca già in carcere) e Mancini. Tra gli arresti del marzo 2007 rientrano anche ex poliziotti ed un ex agente della [[
A Ghioni i magistrati contestano anche di aver ottenuto, oltre che da fornitori di Telecomitalia, da Cipriani e Bernardini ingenti somme di danaro per svolgere intrusioni informatiche, su incarichi che egli stesso commissionava. Queste somme, riversate su conti esteri di prestanomi e della fiduciaria neozelandese Fenefin, sono state solo in parte recuperate.
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====Seconda udienza del 18-4-2009====
Ritenendo che i dossier equivalgano al ''corpo del reato'' e la loro eliminazione comporti quindi ''l'eliminazione di una prova diretta'', il GIP decide di sollevare eccezione di costituzionalità, sospende la procedura di distruzione degli atti illegalmente formati o acquisiti (si tratterebbe di distruggere 83 faldoni con carte e files relativi a 4287 persone e 132 società; materiale relativamente al quale la legge chiederebbe - al momento della distruzione - solo la redazione di un verbale sostitutivo che si limiti a dar atto dell'illiceità, dei mezzi usati e dei soggetti coinvolti) e si investe la Corte
====Decisione della Corte
Accogliendo parzialmente le eccezioni sollevate dal [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]], con nota ''22.04.2009 - Decisione sulle “intercettazioni”'' la Consulta dichiara in parte illegittima la norma che impone la distruzione dei documenti e delle intercettazioni ritenute illegali<ref name="repubblica.it"/>. Infatti, là dove la norma imponeva la distruzione di tutto il materiale illegalmente acquisito (comunicazione telefoniche, telematiche, ecc.) in un'udienza camerale celebrata dal GIP che però avrebbe dovuto redigere un verbale riassuntivo di quanto distrutto, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 240 del codice di procedura penale in due punti<ref>[http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88220&idCat=120 Fonte: Kataweb, 22.04.2009, "Intercettazioni da non distruggere, la nota della Consulta"]</ref>:
* i commi 4 e 5, nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle stesse regole fissate per l'incidente probatorio (art.401, commi 1 e 2) durante l'udienza per la distruzione dei documenti;
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====Ripresa delle udienze per la distruzione degli atti mediante incidente probatorio====
Con decreto del 2 marzo [[2010]] del [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]] Dott. Giuseppe Gennari viene fissata per il 18 giugno [[2010]] la ripresa delle udienze per la distruzione degli atti illecitamente formati, mediante incidente probatorio come previsto dalla Corte
===Udienza preliminare ([[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]] Dott.ssa Mariolina Panasiti)===
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I difensori dell'ex agente della Cia [[John Spinelli]] hanno depositato una richiesta di patteggiamento per una pena di 3 anni di reclusione, 400 euro di multa e 150.000 di "restituzione per equivalente" rispetto a un'ipotesi di corruzione. È stato interrogato Marco Mancini, che ha invocato il [[segreto di Stato]]. Il GUP, sulla base che "all'imputato non viene contestata l'esecuzione materiale di un delitto sul quale già astrattamente non rileva che vi sia un segreto di Stato" bensì "è stata contestata una condotta di comunicazione di dati che appare essere astrattamente compatibile con la facoltà di prova di relazioni personali eventualmente coperte dal segreto di Stato, ed eventualmente - sotto tale profilo - anche lecite, con le persone con le quali tale divulgazione di dati possa essere eventualmente avvenuta; ovvero con la prova di contatti, indipendentemente da quanto con i contatti stessi realizzato, ascrivibili a relazioni coperte dal segreto di Stato" ha pertanto proceduto chiedendo "conferma dell'esistenza del segreto di Stato come opposto dall'imputato Marco Mancini al presidente del Consiglio dei ministri" per verificare se "i rapporti tra Mancini ed Emanuele Cipriani, Giuliano Tavaroli, Stefano D'Ambrosio, e degli altri personaggi parimenti indicati a verbale, debbano essere considerati coperti dal segreto di Stato". Stante l'interpello alla presidenza del Consiglio sul segreto di Stato opposto da Mancini, la prossima udienza è rinviata al 1º febbraio [[2010]].<ref>{{collegamento interrotto|1=[http://www.libero-news.it/adnkronos/view/223137 Fonte: Libero, 02.11.2009, "Dossier illeciti: ex agente CIA Spinelli patteggia a 3 anni"] |data=aprile 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref><ref>[http://www.leggo.it/articolo.php?id=34277&sez=CRONACA Fonte: Leggo, 14.11.2009, "Dossier illegali: il GUP: «Su segreto di stato decida il Premier»"] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304202840/http://www.leggo.it/articolo.php?id=34277&sez=CRONACA |data=4 marzo 2016 }}</ref><ref>{{collegamento interrotto|1=[http://www.libero-news.it/adnkronos/view/223360 Fonte: Libero.News, 14-11-2009, "Dossier illeciti: GUP Milano: segreto di stato essenziale per definire processo"] |data=aprile 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
===== La pronuncia 106/2009 della Corte
Nel 2009 la [[Corte
Secondo la Corte, "l'individuazione degli atti, dei fatti, delle notizie che possono compromettere la sicurezza dello stato e che devono rimanere segreti" costituisce il risultato di una valutazione "ampiamente discrezionale". Deve pertanto escludersi ogni sindacato giurisdizionale, in quanto "è inibito al [[potere giurisdizionale]] di sostituirsi al [[potere esecutivo]] e alla [[pubblica amministrazione]], e di operare il sindacato di merito sui loro atti". L'esercizio del potere di secretazione sarebbe quindi assoggettato al solo [[Parlamento]], "sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni dell'esecutivo", attraverso il [[Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica]] (Copasir, già Copaco)<ref name=rep/>.
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===== L'apposizione del segreto di Stato da parte del governo Berlusconi IV =====
Il 22 dicembre 2009, anche a seguito della sentenza 106/2009 della [[Corte
L'apposizione del [[segreto di stato]] sul caso Telecom-Sismi ha sollevato numerose critiche. Secondo [[Giuseppe D'Avanzo]], "a vista d'occhio, non c'è alcuna connessione tra [[Segreto di Stato#Il D.P.C.M. del 8 aprile 2008|questi "interessi supremi"]] e il ''lavoro sporco'' del Sismi di Niccolò Pollari"<ref name=rep/>.
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Telecom e Pirelli potrebbero pertanto restare nell'udienza preliminare solo come parti civili costituite contro Tavaroli e Cipriani per l'ipotesi che costoro si siano indebitamente appropriati di soldi aziendali, e come responsabili civili rispetto ad altri reati contestati agli indagati.<br />Come conseguenza, alle vittime del "dossieraggio" non resterà che provare a intentare una causa civile a parte alle società per le quali lavorava Tavaroli.
In seguito alla sentenza 126/2009 della Corte
====Tredicesima udienza del 12-2-2010====
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*[http://static.repubblica.it/milano/pdf/telecom/telec_1.pdf Informazione di garanzia e avviso di conclusione delle indagini, 14.07.2008 - parte 1 ][https://web.archive.org/web/20110716055931/http://static.repubblica.it/milano/pdf/telecom/telec_2.pdf - parte 2 ][http://static.repubblica.it/milano/pdf/telecom/telec_3.pdf - parte 3]
*{{cita web | 1 = http://www.repubblica.it/supplementi/af/1999/02/01/copertina/001inferior.html | 2 = "Silenzi colpevoli sul caso Telecom" - La lettera di Paolo Gentiloni, 01.02.2010 | accesso = 1º febbraio 2010 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20100206013726/http://www.repubblica.it/supplementi/af/1999/02/01/copertina/001inferior.html | urlmorto = sì }}
*[https://web.archive.org/web/20090628101055/http://www.tribunale-milano.net/index.phtml?Id_VMenu=209 Fonte: Tribunale di Milano "Procedimento R.G. 30382/03 NR – 4728/03 GIP e 25194/08 NR – 9633/08 GIP (cosiddetto ''procedimento TELECOM'')" - Procedura di distruzione di atti illegalmente formati o acquisiti (parte prima anno 2009) ][https://web.archive.org/web/20141028035114/http://www.tribunale-milano.net/files/telecom/Fissazione_udienza_2.pdf (parte seconda anno 2010)][https://web.archive.org/web/20160413095529/http://www.tribunale-milano.net/index.phtml?Id_VMenu=210 - Fissazione dell'udienza preliminare e richiesta di rinvio a giudizio allegata ][https://web.archive.org/web/20090628101104/http://www.tribunale-milano.net/index.phtml?Id_VMenu=211 - Ordinanza di ammissione all'incidente probatorio ][https://web.archive.org/web/20141028035208/http://www.tribunale-milano.net/files/telecom/rimessione_alla_cc.pdf - Ordinanza di rimessione alla Corte
*{{cita web|url=https://www.youtube.com/watch?v=gJjjE8gUT4w|titolo=Intervista a Peter Gomez sul caso Telecom - 20.02.2010}}
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