Crisi da sovraindebitamento: differenze tra le versioni
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La legge disciplina, all’art.13 della novella del 2012, le modalità di esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore. Il procedimento di esecuzione del piano del consumatore ovvero dell’accordo si introduce con la nomina del liquidatore da parte del giudice, con proposta da parte dell’organismo di composizione della crisi, che dispone dei beni sottoposti da pignoramento per la soddisfazione dei crediti; sono da considerarsi impignorabili, secondo l’art.545 c.p.c. i crediti aventi natura strettamente personale come sussidi di maternità, assegni alimentari etc. Con la supervisione dell’organo di composizione della crisi, che vigila sull’esatto adempimento dell’accordo ovvero del piano del consumatore e che risolve i problemi derivanti dalla loro esecuzione, il giudice, verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo o del piano del consumatore, sentito il liquidatore, autorizza lo svincolo delle somme e cancella la trascrizione del pagamento.
L’esecuzione dell’accordo ovvero del piano, può essere soggetto a sospensione, nel caso in cui la sua esecuzione comporterebbe un grave pregiudizio nei confronti dei creditori o quando appaia manifestatamente ingiusta
== L'impugnazione e risoluzione dell’accordo ==
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Al fine di ottenere l’annullamento o la risoluzione dell’accordo, può agire ogni creditore anche se, di fatto, tale opzione appare limitata ai soli creditori che abbiano aderito all’accordo poiché i creditori non aderenti non avrebbero alcun interesse ad agire, essendo il loro crediti totalmente soddisfatti come previsto obbligatoriamente dall'accordo.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Fabiani|titolo=(d.l. 212/2011) La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile”|rivista=ilcaso.it|volume=sez II|numero=278/2012}}</ref>
L’azione di impugnazione si realizza nelle ipotesi in cui siano stati dolosamente, o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero simulate attività inesistenti; al fine di comprendere fino a che punto sia da considerare ammissibile l’azione di annullamento, si riporta la risoluzione della questione a fonti giurisprudenzali.
La giurisprudenza, analizzando gli atti dolosi e colposi diretti all’attivo e al passivo del patrimonio, si espressa, nella fattispecie di concordato preventivo, istituto simile al sovraindebitamento, dichiarando che l’annullamento dell’accordo è possibile solo se vi è una dolosa esagerazione del passivo, o di una dissimulazione di parte dell’attivo, tali da integrare una falsa rappresentazione della realtà
L’annullamento dell’accordo comporta il venir meno dell’efficacia “erga omnes” dello stesso, ossia rispetto a tutti i creditori nella sua globalità e non nel rapporto tra il singolo creditore che ha agito e il debitore.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Panzani|titolo=Composizione delle crisi da sovraindebitamento|rivista=Il Nuovo dir. soc.|volume=n.1|numero=p.10}}</ref>
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