Possesso: differenze tra le versioni
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il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di [[Servitù (diritto)|servitù]], lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso della servitù. Allo stesso modo il possessore - ad immagine della proprietà - di un'auto ne fa uso in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via.▼
In [[diritto]] si definisce '''possesso''' un potere di fatto su una [[bene (diritto)|cosa]], che si manifesta in un'attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di [[diritti reali]] sulla cosa stessa. Essa non è sempre corrispondente, ''tout court,'' all'esercizio di [[proprietà (diritto)|proprietà]]. Il possesso è regolato nel [[codice civile italiano]] dagli artt. 1140-1170 c.c.., il primo dei quali enuncia:
Art.1140 - ''Possesso'' - 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro [[diritto reale]].
2. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la [[detenzione]] della cosa.
▲Esempio: il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di [[Servitù (diritto)|servitù]], lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso della servitù. Allo stesso modo il possessore - ad immagine della proprietà - di un'auto ne fa uso in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via.
Il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste nel:
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