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* ''Misto'': Composto con varie figure.
== Trattamento dei dati
L'articolo 4, punto 14, del [[Regolamento generale sulla protezione dei dati|Regolamento Generale sulla protezione dei dati]] definisce «dati biometrici» i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. L'articolo 9, comma 1, del Regolamento stabilisce che, di norma, è vietato trattare dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica.
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