Possesso: differenze tra le versioni

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Seconda finalità: evitare che il titolare del diritto compia azioni di [[autotutela]], cioè si faccia giustizia da sé, e indurlo a rivolgersi all'[[autorità giudiziaria]] per ottenere giustizia. In tali situazioni il risultato ottenuto è solo provvisorio e non definitivo, è tale da non pregiudicare in modo irreversibile gli interessi dell'effettivo titolare del diritto. Se il procedimento possessorio si è concluso con un giudizio a lui sfavorevole, può iniziare un procedimento giudiziario petitorio.
 
La sentenza della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana(Italia)|corte costituzionale]] del 3 febbraio 1992 ha introdotto delle eccezioni: quando la decisione del giudizio possessorio avrebbe l'effetto di pregiudicare, in un modo che nei fatti appare irreparabile, la possibilità del titolare del diritto di farlo valere successivamente, in sede di giudizio petitorio.
In tali situazioni il titolare del diritto, autore dello [[Azione di spoglio|spoglio]], può agire per ottenere il riconoscimento del suo diritto, in via petitoria, anche prima della decisione del giudizio possessorio.