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L'articolo 5 della Legge n. 633/1941 sul [[diritto d'autore italiano|diritto d'autore]] stabilisce che le disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere<ref>{{cita legge italiana|tipo=legge|titolo=Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio|anno=1941|mese=04|giorno=22|numero=633|articolo=5}}</ref>.
A seguito della Direttiva europea PSI, nel 2012 la regola del dato aperto per principio fu introdotta nel [[Codice dell'Amministrazione Digitale]] dal comma 2 dell'articolo 9 del cosiddetto ''Decreto Crescita 2.0''<ref>{{cita news|titolo=Decreto Crescita 2.0: il testo coordinato in Gazzetta Ufficiale|sito=Altalex|data=27 giugno 2014|url=http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/06/27/decreto-crescita-2-0-il-testo-coordinato-in-gazzetta-ufficiale|accesso=2016-11-08|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151224184354/http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/06/27/decreto-crescita-2-0-il-testo-coordinato-in-gazzetta-ufficiale|dataarchivio=24 dicembre 2015}}</ref> (Decreto Legge n. 179/2012)<ref>{{Cita legge italiana|tipo=decreto legge|anno=2012|mese=10|giorno=18|numero=179|titolo=Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese|articolo=9|originale=SI|data=|cid=|nolink=}}</ref>, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2012|mese=12|giorno=17|numero=221|titolo=Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.|articolo=|originale=|data=|cid=|nolink=}}</ref> e modificato successivamente dal Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217<ref>{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217|titolo=DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217 - Normattiva|sito=www.normattiva.it|accesso=2024-06-07}}</ref>:
{{Citazione|I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una [[licenza d'uso|licenza]] di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del [[Direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico|decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36]]<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DLGS|anno=2006|mese=01|giorno=24|numero=36|titolo=Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico|articolo=2|originale=|data=|cid=|nolink=}}</ref>, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente [[Codice dell'Amministrazione Digitale|Codice]]. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.|Nuova formulazione dell'articolo 52, comma 2 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]]}}▼
▲{{Citazione|I dati e i documenti che
In seguito all'entrata in vigore (18 marzo 2013) di tale disposizione, i dati e i documenti pubblicati online dalle pubbliche amministrazioni - senza una esplicita licenza d’uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da intendersi come [[dati aperti]].▼
▲In seguito all'entrata in vigore (18 marzo 2013) di tale disposizione, i dati e i documenti
Per quanto sopra, in caso di omissione della Pubblica Amministrazione nell'apporre una [[licenza (informatica)|licenza d'uso]]<ref>L'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 36/2006 definisce la "licenza standard per il riutilizzo" come "''il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico''"</ref>, i [[atto amministrativo|documenti amministrativi]]<ref>L'art. 22 della Legge 241/1990 definisce il "documento amministrativo" come: "''ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale''"</ref> e i dati pubblicati on-line sul proprio sito sono utilizzabili liberamente e gratuitamente "da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato" ai sensi degli articoli 52, comma 2 e 68, comma 3 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]].<ref>{{cita pubblicazione|autore=Antonella De Robbio|titolo=Dati aperti nella Pubblica Amministrazione tra crescita e trasparenza|editore=Digitalia|url=http://digitalia.sbn.it/article/download/718/493|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161110105546/http://digitalia.sbn.it/article/download/718/493|dataarchivio=10 novembre 2016}}</ref><ref>{{cita pubblicazione|titolo=Dati aperti|sito=Open Data in ambito parlamentare|editore=Nexa Center - Politecnico di Torino|url=https://datiparlamento.nexacenter.org/wiki/Dati_aperti|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161109223202/https://datiparlamento.nexacenter.org/wiki/Dati_aperti|dataarchivio=9 novembre 2016|accesso=9 novembre 2016}}</ref>▼
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L'articolo 7 del cosiddetto ''Decreto Trasparenza'' del 2013 ha rafforzato ulteriormente il principio dell'open by default, precisando che i dati e documenti soggetti a pubblicazione online obbligatoria non possono avere alcuna licenza che vada oltre l'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità<ref>{{cita legge italiana|tipo=DLGS|titolo=Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni|anno=2013|mese=03|giorno=14|numero=33|articolo=7}}</ref>.
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