Alimenti (diritto): differenze tra le versioni

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Secondo la norma civile, sono tenuti all'obbligazione alimentare, nell'ordine, i seguenti soggetti:
 
* il [[coniuge]] (quando non sussiste l'obbligo di mantenimento{{Chiarire||ma il mantenimento non è proprio ciò che parla questa voce? Una cosa si applica proprio quando essa stessa non si sussiste?!}} ovvero il coniuge separato con addebito e il coniuge divorziato che abbia ricevuto la somma capitalizzata dell'assegno di divorzio);
* i [[figli]], anche se adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi;
* i [[genitore|genitori]] e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi: con eguali diritti e parità di trattamento sia che si tratti di genitori naturali o adottivi, sposati o conviventi;