Titoli di studio in Italia: differenze tra le versioni

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Ricevuta l'istanza, l'autorità competente può decidere di riconoscere in toto o solo in parte il curricolo degli studi svolti, disponendo, se ritenuto opportuno, eventuali esami integrativi. In generale è comunque richiesta una prova di competenza della [[lingua italiana]].
 
=== EquipollenzaEquivalenza ai soli fini concorsuali ===
 
I cittadini comunitari in possesso di Titoli conseguiti all'estero che intendono partecipare ai concorsi pubblici, possono richiedere che i titoli siano dichiarati "equipollentiequivalenti ai fini concorsuali" ad un determinato Titolo di studio italiano, senza la necessità di ottenere l'equipollenza accademica o scolastica.
 
Si tratta di una forma di equipollenza ridotta, valida solo ed esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta.
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L'autorità competente è la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la funzione pubblica, in accordo con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
 
L'equipollenzaequivalenza viene attestata mediante [[decreto]] della [[presidenza del Consiglio dei ministri]] (d.p.c.m.) ed ha valore esclusivamente per il bando di concorso per cui è stata rilasciata, non può quindi essere utilizzata in contesti diversi (ad esempio non permette l'iscrizione ad [[albo professionale|albi professionali]]).
 
=== Riconoscimento professionale ===