Cyberstalking: differenze tra le versioni
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'''Cyberstalking''' (pronuncia [[International Phonetic Alphabet|IPA]]: /'saiberstolking/ in italiano, /'saɪ.bəˌstɔːkɪŋ/ in inglese) è un termine utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie e della [[comunicazione mediata dal computer]], vengono messi in atto da offensori definiti cyberstalker con lo scopo di perseguitare le vittime per mezzo di richieste di contatto petulanti e invio di messaggi sgraditi, spesso contenenti minacce e offese. L'obiettivo del cyberstalker è quello di infastidire e/o molestare la vittima prescelta. Questi comportamenti indesiderati sono perpetrati online e causano intrusioni nella vita digitale di un individuo, oltre a impattare negativamente il benessere mentale ed emotivo di una vittima, così come il loro senso di sicurezza e protezione online.
Il cyberstalking è pertanto un atto violento contro la persona e la sua libertà personale, perpetrato a distanza, non in presenza fisica della vittima e dell'offensore, ma non per questo meno grave e insidioso della sua controparte offline, lo [[stalking]], con cui concettualmente presenta alcune similarità.
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* ciberfrode (cyberdeception) – acquisizione di dati senza autorizzazione. Comprende il furto di identità digitale, i reati contro il patrimonio, il download illegale di musica, libri o film e di altro materiale protetto da [[copyright]];
* ciberpornografia e ciberoscenità (cyberpornography e cyberobscenity) – nel primo caso si tratta della diffusione di immagini raffiguranti atti sessuali mentre nel secondo caso della diffusione di oscenità non necessariamente di natura pornografica. In entrambi i casi il comportamento deve causare danni materiali e/o immateriali a persone, animali e cose;
* ciberviolenza (cyberviolence) – ogni atto compiuto in rete che provoca danni materiali e/o immateriali a un individuo o gruppo e che non rientra nelle categorie prima esposte. Le sottocategorie più comuni sono il [[Cyberbullismo|ciberbullismo]] (
Ad oggi non esiste tra i ricercatori un ampio consenso su cosa si intende con il termine cyberstalking, e più in particolare quali comportamenti di natura violenta devono essere compresi all'interno di questa categoria. Il massimo accordo è sulla definizione: "il cyberstalking è l'utilizzo di internet da parte di un offensore per molestare una vittima due o più volte e contro il volere della stessa<ref name=":0" />.
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Negli anni a seguire sono state apportate diverse integrazioni e/o modificazioni ma l'intenzione originaria del legislatore era quella di disciplinare esclusivamente il reato di molestie ossessive, definite dal legislatore atti persecutori<ref name=":4">{{Cita pubblicazione|autore=Carmelo Minnella|anno=2013|titolo=Lo stalking tra criminologia, giurisprudenza e recenti modifiche normative|rivista=Rassegna penitenziaria e criminologica|volume=17|numero=3|p=69 - 104}}</ref>.
Conseguentemente a due decisioni dei [[Giudizi di legittimità|giudici di legittimità]], i quali avevano ritenuto idoneo configurare il delitto di atti persecutori anche con l'invio tramite Facebook di ripetuti messaggi contenenti minacce e ingiurie ovvero molestie con esplicito contenuto sessuale, il legislatore, preso atto che le cibermolestie ossessive non sono meno rilevanti dello molestie ossessive, ha modificato, con la
== Criminologia del cyberstalking ==
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