Transizione di genere: differenze tra le versioni

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== La legge in Italia ==
In Italia, dopo una mobilitazione del [[Movimento Identità Trans]] e dei [[Partito Radicale (Italia)|Radicali]]<ref>1979: All'interno del Partito Radicale milanese, Pina Bonanno fonda il MIT (Movimento Identità Trans). Aderiscono Roberta Franciolini per il Piemonte, Gianna Parenti per la Toscana, Roberta Ferranti per il Lazio, Marcella di Folco per l'Emilia-Romagna. Per un approfondimento vedere [http://www.mit-italia.it/storia.htm M.I.T.] {{webarchive|url=https://archive.todayis/20070223061225/http://www.mit-italia.it/storia.htm |data=23 febbraio 2007 }} e [http://www.gay.tv/ita/magazine/we_like/dettaglio.asp?i=1320 Breve storia del transessualismo.] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070927215155/http://www.gay.tv/ita/magazine/we_like/dettaglio.asp?i=1320 |data=27 settembre 2007 }}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.linkiesta.it/2022/04/legge-164-diritti/|titolo=L’epopea dei diritti {{!}} La legge 164, 40 anni fa, diede dignità alle persone trans e ci mise all’avanguardia|sito=Linkiesta.it|data=2022-04-20|lingua=it-IT|accesso=2023-05-28}}</ref>, che sensibilizzò l'opinione pubblica sulla questione, si arrivò alla legge 164 del 14 aprile 1982<ref>[http://www.esteri.it/mae/doc/L164_1982.pdf Legge 14 aprile 1982, n.164. Norme in materia di rettificazione di sesso (G.U. 19 aprile, n.106)].</ref>. Questa legge riconosce alle persone transessuali la loro condizione e ne riconosce il sesso di transizione. La legge recita all'art. 3: {{Citazione|Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio|Legge 14 aprile 1982, n. 164}}
Nella teoria, dunque, nel caso il medico non ritenga necessario l'intervento chirurgico per raggiungere l'equilibrio, in Italia è possibile comunque ottenere il cambiamento dei dati anagrafici, come ha chiarito una sentenza del Tribunale di Roma nel 2012<ref>{{Cita web|url=http://sesso.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/07/15/notizia-flash-dal-tribunale-di-roma/|titolo=Notizia Flash dal Tribunale di Roma|cognome=Simonelli|nome=Chiara|sito=Sesso - L'Espresso|data=15 luglio 2011|accesso=2022-12-09|dataarchivio=21 aprile 2014|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140421053814/http://sesso.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/07/15/notizia-flash-dal-tribunale-di-roma/|urlmorto=sì}}</ref><ref>''il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. Pertanto deve ritenersi che, nei casi in cui non sussista tale conflittualità, non è necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.''</ref>. Nei fatti, si è sempre data una interpretazione rigida della legge e si è dunque sempre ritenuto necessario l'intervento chirurgico al fine dell'adeguamento dei dati anagrafici.