Autovelox: differenze tra le versioni
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La dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura rilasciata dal costruttore, la relazione di installazione redatta dall'impresa che ha eseguita tale attività, nonché il rapporto di taratura emesso dal laboratorio che l'ha verificata (sul posto), devono essere resi disponibili a chi abbia commesso l'infrazione rilevata con il sistema. Il rapporto di taratura deve esplicitamente riportare l'accettabilità dei valori rispetto alla specifica di legge (elemento indispensabile dato che l'accuratezza e la precisione della misurazione determinano il risultato del confronto con i limiti di velocità del tratto stradale interessato e, soprattutto, la relativa tolleranza).
Con la cit. sentenza 113/2015 la Corte Costituzionale ha altresì chiarito doversi ricondurre la velocità, come unità derivata dalle unità di misura spazio (m) e tempo (s) V=s/t, nel Sistema Internazionale di Misura (SI) riferibile, dunque, a campioni primari aventi valenza e portata universalmente riconosciute. Da qui la necessità di ricondurre gli autovelox ai vincoli imposti in materia di metrologia legale, in quanto utilizzati a scopi legali, ossia sanzionatori ex art. 142, 6° c. CDS.
Essendo strumento metrico-legale l'autovelox deve possedere tutti i requisiti richiesti per legge per determinare e fornire un dato di misura della velocità veicolare certo e fide facente, trattandosi di accertamento unico e irripetibile opponibile agli utenti stradali ai fini sanzionatori. Secondo sentenza della Corte Costituzionale 113/2015 il dovere della P.A. volto a perseguire finalità di sicurezza stradale dev'essere contemperato con il diritto alla difesa degli utenti. Diritto, quest'ultimo, garantito solo se le rilevanze documentali relative all'accertamento strumentale della velocità scaturiscano da strumenti metrico-legali.
Ne deriva obbligo fatto anche ai produttori di autovelox di richiedere la VERIFICA PRIMA NAZIONALE mediante apposita domanda rivolta al Mi.M.I.T. ammissiva alla legalizzazione degli strumenti. In mancanza di tale "omologazione" i dati rilevati dagli autovelox non hanno alcuna valenza e portata legale, venendo meno la prova principe posta dalla P.A. a fondamento dei verbali di contravvenzione elevati per asserito superamento dei limiti di velocità. <ref>{{cita web|url=https://www.centrotutelalegale.net/ctlnews/post/246932/cassazione-civile-n-209132024---autovelox-illegittimi:-manca-lomologazione}}</ref>
=== Sentenza Cassazione illegittimità ===
La [[Corte di cassazione]], attraverso l'ordinanza 10505/2024 del 18 aprile 2024, cui hanno fatto seguito ordinanze conformi n. 20492 e n.20913 del 2024, ha dichiarato che sono nulle le sanzioni elevate dalle apparecchiature approvate dal Mit ma non omologate dal Mise ora M.I.M.I.T<ref>{{cita web |url=https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/04/22/autovelox-multa-non-valida-se-non-e-omologato-la-sentenza-della-cassazione-che-rischia-di-far-cancellare-migliaia-di-sanzioni/7521767/|titolo=Autovelox, multa non valida se non è omologato. La sentenza della Cassazione che rischia di far cancellare migliaia di sanzioni|accesso= 22 aprile 2024}}</ref>.
=== Sanzioni ===
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