Energy manager: differenze tra le versioni

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La nomina di legge è annuale e va inviata entro il 30 aprile alla [http://www.fire-italia.org/ FIRE] – ''Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia'' – che gestisce istituzionalmente le nomine degli energy manager ai sensi della legge 10/1991 e pubblica annualmente l'[http://em.fire-italia.org/?cat=16 elenco degli energy manager nominati]<ref>L'elenco non attesta le competenze o capacità degli energy manager indicati, ma solo il fatto che sono stati nominati. Non va confuso con un albo professionale di categoria (che non è previsto e non esiste).</ref>. Nel 2014 sono state 1.532 le nomine di energy manager da parte di soggetti<ref>I soggetti obbligati sono imprese, enti, consorzi, associazioni, etc. La definizione è sostanzialmente onnicomprensiva e mira ad assicurare che tutti i grandi consumatori di energia abbiano una figura responsabile di gestire i consumi e promuovere interventi di efficientamento energetico. </ref> obbligati e 656 quelle da parte di soggetti non obbligati. La mancata nomina, oltre ad essere sanzionabile<ref>La mancata nomina è punibile, in base all'art. 34 della legge 10/1991, con una sanzione compresa fra 5.164,57 e 51.645,69 euro. Va però detto che tali sanzioni non sono mai state comminate. In compenso nel 2015 si è svolta la prima indagine della Corte dei conti su un ente pubblico per verificare il danno erariale collegato alla mancata nomina [fonte: FIRE].</ref>, impedisce l'accesso diretto allo schema dei certificati bianchi<ref>Il [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102!vig= D.Lgs. 102/2014] prevede inoltre che da luglio 2016 sia necessario un EGE certificato. </ref>, ai sensi del [https://web.archive.org/web/20151124144220/http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_Certificati_bianchi_28_dicembre_2012.pdf D.M. 28 dicembre 2012].
 
Gli energy manager nominati possono essere dipendenti (opzioni di gran lunga più comune per le grandi imprese) o consulenti esterni (opzione più comune per soggetti di media e piccola dimensione, dove è più difficile trovare in organico persone con le competenze richieste)<ref>Va precisato che la circolare 18 dicembre 2014 non richiede particolari requisiti professionali o competenze, ma precisa all'art. 18 della nota allegata: "''Il Responsabile si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell'energia nella struttura di sua competenza.'' ''Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell'energia, come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo.'' ''Il Responsabile può essere un professionista esterno di adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare una figura interna dotata di competenze adeguate o che abbiano sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell'energia.''" </ref>. Nel primo caso è preferibile che venga nominato un dirigente. Da questo punto di vista, la possibilità di incidere efficacemente sulle scelte aziendali può essere preferibile nelle grandi realtà alle competenze tecniche (che comunque saranno in possesso di altre persone all'interno dell'organizzazione). Al diminuire della dimensione aziendale l'energy manager tende invece a configurarsi di più come un esperto in gestione dell'energia (EGE), certificabile in accordo alla [[UNI CEI 11339 - Esperto Gestione dell'Energia|norma UNI CEI 11339]]. Negli Enti locali è opportuno che la funzione di energy manager sia riconosciuta attraverso un'apposita delibera di giunta, al fine di garantire un ruolo più trasversale e una maggiore capacità di operare in collaborazione con i diversi assessorati. È comunque possibile procedere con una nomina direttoriale, nel qual caso la funzione risulta generalmente più limitata.
 
La presenza di nomine da parte di soggetti non obbligati testimonia che l'energy manager è un ruolo che ha senso anche al di fuori del contesto delineato dalla legge 10/1991. In particolare l'energy manager, nominato o meno, può rivelarsi utile in tutte le imprese e gli enti che presentino un elevato impatto del costo dell'energia sui costi di produzione di beni e servizi. Nel contesto produttivo italiano, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, c'è spazio per consulenti – oltreché per altri operatori, come le [[Energy Service Company|ESCO]] – che supportino le imprese nel razionalizzare i propri consumi attraverso interventi di eliminazione degli sprechi energetici e di utilizzo di tecnologie più performanti, che consentano alle imprese di risparmiare energia e denaro nel tempo. Sono numerosi i progetti presentabili con indicatori economici ([[Valore attuale netto|VAN]], tempo di ritorno dell'investimento, [[Tasso interno di rendimento|TIR]]) congruenti con le scelte di investimento tipiche.
 
=== Energy manager ed esperto in gestione dell'energia ===
Una domanda in aumento, con la crescita del numero di [[UNI CEI 11339 - Esperto in gestioneGestione dell'energiaEnergia|EGE]] certificati, è relativa alla differenza fra questa figura e l'energy manager. Conviene precisare che l'energy manager è un ruolo, mentre l'EGE è una qualifica rilasciata a un esperto in energy management. L'EGE è stato introdotto per fornire al mercato dei servizi energetici un percorso di certificazione di parte terza che consenta di offrire garanzie in merito alle competenze e all'esperienza degli esperti in gestione dell'energia.
 
Ciò premesso, la figura dell'energy manager e quella dell'esperto in gestione dell'energia possono coincidere, come descritto di seguito ''(1),'' ma può verificarsi anche il caso in cui un energy manager non sia un EGE ''(2)'' e il caso in cui un EGE non sia energy manager ''(3)''.
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* Monitoraggio della normativa e accesso agli incentivi;
* Verifica dei risultati conseguiti e programmi di comunicazione degli stessi.
Queste attività si possono integrare con quelle previste all'interno di un sistema di gestione dell'energia [[UNI CEI EN ISO 50001:2011|ISO 50001]]. In tale contesto l'energy manager si può configurare come responsabile della direzione o, in alcuni casi, come responsabile del gruppo di gestione dell'energia (energy team). Un sistema di gestione dell'energia consente all'energy manager di dispiegare al massimo le proprie potenzialità, in quanto la sua azione viene ad inquadrarsi in una politica aziendale chiara, con obiettivi e target specifici e definiti, e con un piano di azione dettagliato e che assicura la collaborazione delle diverse funzioni aziendali (aspetto fondamentale per un tema trasversale quale quello energetico).
 
=== Settori principali di intervento ===