Alimenti (diritto): differenze tra le versioni

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Gli '''assegni di mantenimentoalimenti''', ai sensi della legge italiana, sono delle prestazioni di assistenza materiale dovute per [[legge]] alla persona che si trovi in stato di bisogno economico, anche se per propria colpa. Tali prestazioni rientrano tra gli obblighi di [[solidarietà]] familiare (nell'ordinamento italiano, <abbr title="articoli">artt.</abbr> 433 e <abbr title="seguenti">ss.</abbr> del [[Codice civile italiano|codice civile]]).
 
Devono essere assegnati in proporzione allo stato di bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli; il diritto agli alimenti, prosegue il 2° comma dell’art. 438 del codice civile, non deve superare quanto sia necessario per la vita della persona in stato di bisogno, avuto però riguardo anche alla posizione sociale della persona.