Droga: differenze tra le versioni
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=== Nuove sostanze psicoattive ===
La normativa comunitaria individua le Nuove Sostanze Psicoattive, in sigla NPS (art. 1 della Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017) in ogni «''sostanza allo stato puro o contenuta in un preparato non contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 ma che può presentare rischi sanitari o sociali analoghi a quelli presentati dalle sostanze contemplate da tali convenzioni''».<ref>{{Cita web|url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004F0757-20171122&from=EN|titolo=DECISIONE QUADRO 2004/757/GAI DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2004 riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti}}</ref>
L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) le definisce: "sostanze di abuso, sia in una forma pura che in un preparato, che non sono controllate dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 o dalla Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, ma che possono rappresentare una minaccia per la salute pubblica”.
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