Dolo: differenze tra le versioni

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=== Dolo extracontrattuale ===
Nell'[[illecito extracontrattuale]] il dolo è uno dei modi di imputazione soggettiva della condotta (equivalente rispetto alla colpa per il configurarsi dell'illecito civile: l'art. 2043 c.c. parla difatti di "Qualunque fatto doloso o colposo..."); esso "può definirsi precisamente come l'intenzionalita' del fatto illecito".<ref>{{Cita web|url=https://shop.giuffre.it/024215857-istituzioni-di-diritto-privato?srsltid=AfmBOorPse11EfhX6Oe9IAhGYRYEXkr8Bo3a4S1N4PrNBENurgFRCsk3|titolo=Istituzioni di diritto privato|sito=shop.giuffre.it|accesso=2024-11-27}}</ref> E i requisiti sono: a) la volontà di commettere il fatto, b) la consapevolezza del danno che ne deriverà o l'acccettazione del rischio del danno che ne porebbe derivare (dolo eventuale), c) la coscienza che detto danno previsto è ingiusto per la vittima.
Nell'[[illecito extracontrattuale]] il dolo è uno dei modi di imputazione soggettiva della condotta (art. 2043 c.c.).
 
Il dolo della responsabilità aquiliana si distingue da quello negoziale: nel primo caso è un requisito psicologico dell'illecito extracontrattuale, mentre nel secondo è una "tipica e autonoma fattispecie di illecito – il raggiro – che può rilevare come vizio della volontà contrattuale ed esso stesso come fatto illecito produttivo di un danno ingiusto (la lesione della libertà negoziale)."<ref>{{Cita web|url=https://shop.giuffre.it/024215857-istituzioni-di-diritto-privato?srsltid=AfmBOorPse11EfhX6Oe9IAhGYRYEXkr8Bo3a4S1N4PrNBENurgFRCsk3|titolo=Istituzioni di diritto privato|sito=shop.giuffre.it|accesso=2024-11-27}}</ref>
 
== Testi normativi di riferimento ==