Governo della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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Il '''governoGoverno della Repubblica Italiana''' è un [[organo (diritto)|organo]] di tipo complesso del [[Sistema politico della Repubblica Italiana|sistema politico italiano]], composto dal [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|presidente del Consiglio dei ministri]], [[capo del governo]], e dai [[ministro della Repubblica Italiana|ministri]], che formano il [[Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Consiglio dei ministri]], e da [[Viceministro|viceministri]] e [[Sottosegretario di Stato (ordinamento italiano)|sottosegretari]]; esso costituisce il vertice del [[potere esecutivo]].
 
Il presidente del Consiglio ha la sua sede ufficiale a [[Palazzo Chigi (Roma)|Palazzo Chigi]] in [[piazza Colonna]] a [[Roma]]; il governo nel suo insieme utilizza come sedi di rappresentanza per alcune occasioni ufficiali [[Villa Doria Pamphilj]], [[Villa Madama]] e il [[palazzo della Farnesina]], situati tutti a Roma.
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== Descrizione ==
Il governoGoverno è un [[Organi costituzionali dell'Italia|organo costituzionale]] in quanto previsto dalla [[Costituzione Italiana]] negli articoli [[Wikisource:it:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 92|92]], [[Wikisource:it:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 93|93]], [[Wikisource:it:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 94|94]], [[Wikisource:it:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 95|95]] e [[Wikisource:it:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 96|96]] e in quanto concorre, in posizione d'indipendenza rispetto ad altri organi dello [[Stato]], all'attuazione dell'[[indirizzo politico]] definito dal parlamento. Il titolo III, sezione II, della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] ne determina la disciplina e le funzioni. In generale, fanno parte del governo anche dei sottosegretari di [[Stato]], ad alcuni dei quali può essere conferito il titolo di viceministri.
 
È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che è al quarto posto nell'[[Ordine delle cariche della Repubblica Italiana|ordine di precedenza delle cariche]] italiane (dopo il [[Presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]], il [[Presidente del Senato della Repubblica|presidente del Senato]], il [[Presidente della Camera dei deputati (Italia)|presidente della Camera dei deputati]] e prima del presidente della [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]]), pur essendo, di fatto, quella di maggior visibilità nella vita [[politica]] ordinaria.
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== Caratteristiche ==
=== Funzioni ===
Il governoGoverno è l'organo situato al vertice dell'amministrazione dello Stato. Esercita la funzione esecutiva, può richiedere il passaggio in aula {{Senza fonte|(e non in commissione)}}<!-- il citato artiolo 72 Cost. non dice affatto ciò! --> di proposte di legge ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 72|art. 72 cost.]]), emana [[Decreto legislativo|leggi delegate]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 76|art. 76]]) e [[Decreto legge|decreti legge]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 77|art. 77]]) nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle [[Legge|leggi]] ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello [[Stato]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 81|art. 81 cost.]]), solleva la questione di legittimità rispetto alle leggi regionali ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 123|art. 123 cost.]] e [[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 127|art. 127 cost.]]) nel caso ritenga che un consiglio regionale abbia ecceduto nelle sue competenze.
 
=== Nomina ===
Il [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|presidente del Consiglio dei ministri]] è nominato dal [[Presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]] dopo una serie di consultazioni che vede coinvolti i presidenti dei due rami del parlamento, gli ex presidenti della repubblica e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.<ref>Un esempio di consultazione avvenuta durante la [[Governo Berlusconi IV|crisi di governo del 2011]] [http://www.quirinale.it/qrnw/statico/attivita/consultazioni/c_12nov2011/c_12nov2011_h.htm Consultazioni a seguito delle dimissioni del governo Berlusconi]</ref> Anche i ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica.
 
Ottenuta la nomina, il governoGoverno giura nelle mani del presidente della Repubblica ed entro dieci giorni dalla sua formazione si reca in entrambe le camere del [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]], le quali, tramite una mozione motivata e votata per appello nominale (detta "[[Mozione di fiducia (ordinamento italiano)|mozione di fiducia]]"), gli accordano o meno la fiducia.
Il governo dura finché ha la fiducia del Parlamento o fino al termine della legislatura.
 
Un governoGoverno entra in carica solo provvisoriamente con il giuramento: l'investitura del governo diventa definitiva soltanto con il voto di fiducia di entrambe le camere. Nel caso di mancata approvazione delle Camere ad un nuovo governo, e se il presidente della Repubblica, vista la situazione, scioglie il Parlamento, il governo che non ha avuto l'investitura, ma ha giurato, rimane in carica per la normale amministrazione, e può anche durare più di un mese, se la crisi si prolunga anche dopo l'esito delle nuove elezioni.
 
La Costituzione non prevede il potere di revoca del governo da parte del presidente della Repubblica. Non si tratta di una lacuna: il potere di far cessare il governo è dalla Costituzione attribuito a ciascuna Camera del Parlamento che può, negandogli la fiducia, determinarne la caduta al pari delle dimissioni. Il Presidente della Repubblica è invece estraneo al rapporto fiduciario con il governo e non lo può revocare.
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Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che il successivo nuovo governo non presti giuramento (la procedura prevede che l'incaricato di formare il nuovo governo possa rinunciare all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico); in questo caso viene nominato il presidente del Consiglio con la firma e la controfirma dei decreti di nomina del capo del governo e dei ministri; la procedura prevede tre decreti: quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato); quello di nomina del presidente del Consiglio (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal presidente del Consiglio). Entro dieci giorni dal decreto di nomina il nuovo governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
 
La formalizzazione dell'apertura della [[crisi di governo|crisi di Governo]] determina l'arresto, alla [[Camera dei deputati (Italia)|Camera]] e al [[Senato della Repubblica|Senato]], di ogni attività parlamentare legata al rapporto con l'esecutivo: possono essere esaminati i soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti, ovvero urgenti e indifferibili. Si tratta, in particolare, dei disegni di legge di conversione di decreti-legge; dei disegni di legge di sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti; dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e il disegno di legge comunitario, quando dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari.
 
== Composizione ==
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Il presidente del Consiglio dei ministri, a volte denominato [[primo ministro]], occupa un ruolo centrale e predominante nel governo italiano. Egli è il principale detentore del [[potere esecutivo]], in quanto "dirige la politica generale del governo", "mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri" (art. 95, comma 1 Cost.), e ha inoltre il compito di assemblare il nuovo governo dopo la fine del precedente, in quanto può proporre la nomina dei ministri al presidente della Repubblica (art. 92, comma 2 Cost.). Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo.
 
Il presidente del Consiglio dei ministri è responsabile della politica generale del governoGoverno, i Ministri lo sono collegialmente per gli atti del Consiglio e individualmente per gli atti dei propri Ministeri.
 
Convoca le riunioni del Consiglio dei ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Egli non può dare ordini diretti ai singoli ministri nei settori di loro competenza e ciò costituisce un elemento di fragilità, ma può impartire loro delle direttive in attuazione delle decisioni del consiglio, può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e può chiedere loro di concordare con lui le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rilasciare. Queste ultime disposizioni sono state introdotte dalla legge n. 400/1988, come modificata dal [[decreto legislativo|D. Lgs.]] n. 303/1999, con l'intento di rafforzare la posizione del premier e di conferirgli una maggiore autorità nei confronti dei singoli ministri e quindi nei confronti dei diversi [[partito politico|partiti politici]] che fanno parte della [[Coalizione (politica)|coalizione]].
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=== Consiglio dei ministri ===
{{vedi anche|Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana}}
Il Consiglio dei ministri è una parte del governo, nonché la sezione predominante e principale di suddetto governo. Esso è formato dai ministri e dal presidente del Consiglio. Le attività svolte dal consiglio sono le seguenti:
Le attività svolte dal consiglio sono le seguenti:
* gestisce la politica generale del Governo ([[politica interna]] e [[politica economica]]);
* risolve i conflitti di competenza tra i ministri;