Provvedimento giurisdizionale: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 3:
Il più importante provvedimento giurisdizionale è la ''sentenza'', con la quale il giudice definisce in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta (funzione ''decisoria''). Negli ordinamenti dove è prevista la [[giuria]] la sentenza è pronunciata dal giudice togato e risolve le sole questioni di diritto, mentre le questioni di [[fatto giuridico|fatto]] sono previamente risolte dalla giuria con la pronuncia del ''verdetto''.
 
==I provvedimenti giurisdizionali nellNell'ordinamento italiano==
L'ordinamento italiano conosce tre tipi di provvedimento giurisdizionale: la ''[[sentenza]]'', <nowiki>l'</nowiki>''[[ordinanza]]'' e il ''[[decreto]]''. Poiché le leggi processuali dettano una disciplina autonoma per ciascun tipo di provvedimento, ben pochi sono gli elementi comuni a tutti: si possono ricordare l'efficacia soggettiva, limitata alle [[parti]] del processo (o ai loro eredi ed aventi causa), e l'idoneità a fungere da [[titolo esecutivo]] ai sensi dell'art. 474, n. 1, del [[codice di procedura civile]].