Governo della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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== Caratteristiche ==
=== Funzioni ===
Il Governo è l'organo situato al vertice dell'amministrazione dello Stato. Esercita la funzione esecutiva, può richiedere il passaggio in aula {{Senza fonte|(e non in commissione)}}<!-- il citato artiolo 72 Cost. non dice affatto ciò! --> di proposte di legge ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 72|art. 72 cost.]]), emana [[Decreto legislativo|leggi delegate]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 76|art. 76]]) e [[Decreto legge|decreti legge]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 77|art. 77]]) nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle [[Legge|leggi]] ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello [[Stato]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 81|art. 81 cost.]]), solleva la questione di legittimità rispetto alle leggi regionali ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 123|art. 123 cost.]] e [[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 127|art. 127 cost.]]) nel caso ritenga che un consiglio regionale abbia ecceduto nelle sue competenze.
 
=== Nomina ===