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* Primi secoli della storia ecclesiastica: il pontefice è eletto dal clero romano o indicato dal predecessore. I vescovi suburbicari ratificano la scelta e il popolo, per acclamazione, approva o meno il candidato.
* Il canone XV del [[Concilio di Nicea I]] ([[325]] d.C.) introduce il divieto per i diaconi, i presbiteri e i vescovi, di trasferirsi da una diocesi a un'altra. Ciò viene interpretato in modo da vietare ai vescovi e al clero non romano l'accesso al soglio pontificio. Quest'interpretazione fu spesso disattesa (ad esempio, con [[papa Formoso]]) e poi rigettata. Il canone fu, poi, formalmente e sostanzialmente, abolito.
* [[Giustiniano I]], imperatore romano d'Oriente, nel [[557]] (l'anno dopo l'elezione di [[papa Pelagio I]]) stabilisce che il neo-eletto papa debba ricevere l'approvazione formale da parte dell'imperatore. Solo dopo di essa può essere consacrato<ref>{{treccani|papato_(Enciclopedia-Italiana)|Papato}}</ref>. Dopo l'approvazione di questa norma aumentano i casi di pontefici eletti ma non entrati nell'esercizio delle proprie funzioni a causa della lontananza della sede imperiale. La situazione si modificò nel [[685]] quando l'imperatore [[Giustiniano II Rinotmeto]] stabilì che la richiesta di approvazione doveva essere presenta all'[[Esarcato d'Italia|Esarca d'Italia]], il plenipotenziario dell'imperatore nella penisola, che aveva sede a [[Ravenna]]. L'Esarcato rimane in essere fino all'anno [[751]].
* In seguito il papa fu eletto dal clero e dal popolo romano (cioè dalle famiglie aristocratiche) sotto il controllo del potere civile. I re Franchi, i nuovi ''Patricii Romanorum'', ovvero protettori della Chiesa di Roma, dal 754 (anno dell'unzione di [[Pipino il Breve]]) non si intromisero nell'elezione papale. Ma nell'[[824]] [[Lotario I|Lotario]] stabilì che, dopo l'elezione, al momento della consacrazione, il nuovo pontefice dovesse prestare giuramento di fedeltà all'imperatore alla presenza di suoi rappresentanti giunti appositamente a Roma (''[[Constitutio romana]]''). L'Imperatore del Sacro Romano Impero si riservava il diritto di confermare o annullare l'elezione. La ''Costituzione Romana'' fu revocata e rimessa in vigore ripetutamente nei decenni successivi, a seconda che al momento prevalesse il papa o l'imperatore<ref name="Piazzoni17">Ambrogio Piazzoni, ''Le elezioni pontifice. Cenni storici e spunti di riflessione'', Università di Torino, 2017.</ref>
* Con la fondazione della nuova [[dinastia Ottoniana]] l'imperatore [[Ottone I di Sassonia]] ribadì il primato dell'impero sulla Chiesa con il ''[[Privilegium Othonis]]'', promulgato a Roma nel [[962]]. Dopo di allora molti pontefici furono designati direttamente dall'imperatore, come ad esempio i quattro papi tedeschi che si succedettero dal 1046 al 1058. [[Papa Niccolò II]] (1058-1061) fu abbastanza forte da far decadere questo privilegio (bolla ''[[In Nomine Domini]]'', 1059). Dopo di lui l'elezione del papa fu riservata a un collegio di [[cardinale vescovo|cardinali vescovi]], che in quel periodo erano in numero di sette. Niccolò II stabilì inoltre che il papa entrava in carica subito dopo l'elezione<ref name=Piazzoni117/>. Nel corso del secolo successivo la mancata indicazione del ''quorum'' che faceva scattare l'elezione portò al verificarsi di doppie elezioni: due gruppi di cardinali eleggevano ciascuno un pontefice. In cento anni, accanto a quattordici pontefici legittimi, si contarono ben undici [[antipapa|antipapi]]<ref name="Piazzoni17"/>. La questione fu risolta nel [[1179]], quando [[papa Alessandro III|Alessandro III]], oltre ad estendere il diritto di voto a tutti i cardinali<ref name=Piazzoni130/> (Canone ''Licet de evitanda discordia'' del [[concilio Lateranense III]]) stabilì che l'eletto doveva raccogliere i 2/3 dei voti. Le regole della ''Licet de evitanda discordia'' diedero inizio a una stagione senza antipapi.
* Nel [[1268]] si aprì a [[Viterbo]] il [[Elezione papale del 1268-1271|più lungo periodo di sede vacante]] della storia della Chiesa: i cardinali impiegarono 33 mesi a scegliere il nuovo pontefice. [[papa Gregorio X|Gregorio X]], di certo memore di quanto accaduto, promulgò la [[costituzione apostolica]] ''[[Ubi Periculum]]'' nel corso del [[Concilio di Lione II]] ([[1274]]).<ref name=Piazzoni150/> In sintesi, si stabiliva che alla morte del pontefice i cardinali elettori avevano dieci giorni di tempo per raggiungere il luogo dell'elezione, ciascuno con un solo accompagnatore. L'elezione si doveva svolgere nella stessa città dov'era spirato il pontefice.
I cardinali elettori si sarebbero riuniti nel palazzo ove risiedeva il papa defunto, in un locale chiuso in modo che nessuno potesse entrarvi o uscirvi. Qualora dopo tre giorni non fosse avvenuta l'elezione, ai cardinali sarebbe stato ridotto il vitto a una sola portata per pasto; dopo altri cinque giorni il vitto sarebbe stato ulteriormente ridotto a pane, vino e acqua; inoltre, durante tutto il periodo della [[sede vacante]] le rendite ecclesiastiche dei porporati sarebbero state trasferite nelle mani del cardinale [[Camerlengo (Chiesa cattolica)|camerlengo]], che le avrebbe poi messe a disposizione del nuovo papa.<ref name=Piazzoni151/><ref>Cesare Pinzi: ''Storia della Città di Viterbo'', Roma, Tip. Camera dei Deputati, 1889 - lib. VII, pp. 269 e segg. L'attento testo del Pinzi riporta moltissimi brani della ''Ubi Periculum'' e indica anche il punto preciso dei ''Decretalia'' di [[papa Bonifacio VIII]] (lib. VI, tit. 4, cap. 3) ove si trova il testo manoscritto della Costituzione apostolica.</ref>
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