Giunta comunale: differenze tra le versioni

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Secondo l'art. 47 del D.lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con [[popolazione]] pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l'art. 64 del D.lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle [[partito politico|forze politiche]] che lo sostengono e, nel caso di [[coalizione]], ponderare la presenza in giunta delle stesse.
 
La legge 7 aprile 2014, n. 56 ([[legge Delrio]]), stabilisce il numero dei componenti dell'[[organo (diritto)|organo]] a seconda della popolazione residente nel [[Comune (Italia)|comune italiano]] di riferimento fino a 10.000 abitanti:
 
* per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è previsto un numero massimo di 2 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
* per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti è previsto un numero massimo di 4 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
 
* per i comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti è previsto un numero massimo di 5 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
 
* per i comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti è previsto un numero massimo di 7 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti, l'art. 47 Tuel (D.lgs 267/2000) coordinato con l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilisce che il numero degli assessori, nelle [[Regione a statuto ordinario|regioni a statuto ordinario]], non deve essere superiore a un quarto, arrotondato in eccesso, del numero dei [[Consigliere comunale|consiglieri comunali]], computando a tale fine anche il sindaco, e comunque non superiore a dodici.<ref>{{Cita web|url=https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0191.htm|titolo=Bosetti & Gatti - Legge n. 191 del 2009|sito=www.bosettiegatti.eu|accesso=2025-07-18}}</ref>
* per i comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore è previsto un numero massimo di 9 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
* per i comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti è previsto un numero massimo di 10 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
* per i comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 11 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
* per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 12 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria).
 
=== Funzioni ===