Giudice di pace: differenze tra le versioni

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La legge istitutiva (legge 21 novembre 1991 n.374 e successive modifiche) stabilisce l'organico dei giudici di pace in 4690 unità, distribuite sul territorio nazionale in 845 sedi. Di fatto essi sono attualmente nel numero di 3123 unità (fonte: CSM), quindi circa il 66,5% dell'organico previsto.
 
I giudici di pace sono selezionati,nominati a domandaseguito di concorso per titoli, tra i [[laurea|laureati]] in [[Giurisprudenza]] che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta (in origine erano previsti limiti di età più rigorosi, rispettivamente cinquanta e settanta anni), che abbiano cessato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se [[avvocato|avvocati]], purché non esercitino la professione forense nel circondario del [[tribunale]] dove ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono (la [[legge]] n° 374 del 1991 impediva la nomina a giudice di pace a quegli avvocati che esercitavano la professione nel distretto di [[Corte di appello]]).
La legge prevede comunque che la nomina debba cadere su persone capaci di assolvere degnamente -per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.
È previsto che venga selezionato un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso. Verranno nominati, fino a concorrenza del numero prefissato, coloro che avranno superato positivamente un periodo di tirocinio di tre mesi in materia civile e tre mesi in materia penale.