Termine (diritto): differenze tra le versioni

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* termine ''iniziale'' (o ''dies a quo''), allorché fa iniziare l'[[efficacia]] di un [[atto giuridico]] ([[contratto]], [[testamento]] o altro [[negozio giuridico]], [[atto amministrativo]], [[legge]] ecc.);
* termine ''finale'' (o ''dies ad quem''), allorché fa cessare l'efficacia di un atto;
* termine ''perentorio'', allorché fa venire meno il [[potere (diritto)|potere]] di emanare un atto (''decadenza''), sicché l'atto emanato dopo la scadenza è da considerarsi [[validità (diritto)|invalido]];
* termine ''dilatorio'', allorché rende possibile l'emanazione di un atto, sicché l'atto emanato prima della scadenza è da considerarsi illegittimoinvalido;
* termine ''ordinatorio'' (o ''accelleratorio'') allorché l'ordinamento prevede che un atto debba essere emanato entro la scadenza senza però sanzionare con l'illegittimità l'atto emanato in ritardo (ma prevedendo, di solito, altre conseguenze sanzionatorie, ad esempio a carico della persona che doveva emanare l'atto).
 
Nei contratti e, in generale, nei negozi giuridici, nonché negli atti amministrativi, il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla legge (''termine legale'') o da una clausola inserita nell'atto stesso.
 
Lo spostamento in avanti nel tempo della scadenza di un termine è detto ''proroga''; lo stesso termine è utilizzato per designare il fatto che da luogo a tale modificazione.
 
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