Giudice di pace: differenze tra le versioni
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L'art. 322 {{cpc}} prevede la possibilità di fare un'istanza anche verbale al giudice di pace al fine di convocare per tentare la conciliazione in sede non contenziosa un soggetto con il quale vi sia in atto una controversia.
===Competenza penale===
Inoltre, il decreto legislativo n. 274/2000 ha ampliato lo spettro d'azione del giudice di pace, attribuendogli anche competenza in materia penale, relativamente ai reati bagatellari. Fra questi, i reati di ingiuria, minaccia, percosse, diffamazione, danneggiamento (tutti nelle forme non aggravate), invasione di terreni o di edifici, lesioni colpose lievi, gravi o gravissime, lesioni volontarie dalle quali sia derivata una malattia non superiore a venti giorni. È previsto un particolare procedimento che impegna il giudice di pace a ricercare anzitutto la conciliazione delle parti: ove il tentativo non riesca, il giudice procede al dibattimento che si concluderà con una sentenza di non doversi procedere perché il fatto è di speciale tenuità, ovvero che il reato è estinto per avvenuta riparazione, con l'assoluzione o con la condanna a pena pecuniaria, alla permanenza domiciliare o ai lavori di pubblica utilità. Le pene irrogate dal giudice di pace non possono godere della sospensione condizionale.
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