Referendum: differenze tra le versioni

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La Costituzione riserva l'iniziativa referendaria al popolo (500.000 elettori) e alle Regioni (5 Consigli regionali), questi possono proporre all'elettorato ''l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge'', dove per legge si deve intendere una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario, e per ''atto avente valore di legge'' [[decreto legge]] (approvato dal Governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal Parlamento) e il [[decreto legislativo]] (adottato dal Governo su delega parlamentare). Il c.d. ''quorum'' indica il numero minimo di elettori che devono prendere parte alla tornata elettorale perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nel 50% più uno degli aventi diritto al voto.
 
Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: alcune materie sono sottratesottratte dal secondo comma dello stesso art. 75 della Costituzione dall'azione dell'istituto. La disposizione costituzionale cita espressamente ''le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali''. In più non è possibile abrogare mediante referendum disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordianaria e quindi abrogabili solo mediante il procedimento aggravato previsto dall'art. 138 Cost.
La Corte Costituzionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l'elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il cui esito positivo paralizzerebbe l'attività di un organo costituzionale.