Referendum: differenze tra le versioni
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La Costituzione riserva l'iniziativa referendaria al popolo (500.000 elettori) e alle Regioni (5 Consigli regionali), questi possono proporre all'elettorato ''l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge'', dove per legge si deve intendere una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario, e per ''atto avente valore di legge'' [[decreto legge]] (approvato dal Governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal Parlamento) e il [[decreto legislativo]] (adottato dal Governo su delega parlamentare). Il c.d. ''quorum'' indica il numero minimo di elettori che devono prendere parte alla tornata elettorale perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nel 50% più uno degli aventi diritto al voto.
Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: alcune materie sono
La Corte Costituzionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l'elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il cui esito positivo paralizzerebbe l'attività di un organo costituzionale.
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