Giudice di pace: differenze tra le versioni

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===Competenza amministrativa===
Il Giudice di pace è competente a giudicare le impugnazioni alle [[Sanzione amministrativa|sanzioni amministrative]] pecuniarie del [[Codice della Stradastrada]] secondo l'articolo 204-bis.
Il Giudice di pace è competente, in generale, a giudicare le opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie, in base agli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, tranne quei casi riservati al Tribunale (ad es. in materia di ordinanze-ingiunzione poste dalla [[Direzione provinciale del lavoro]]).