Fideiussione: differenze tra le versioni
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è un concetto definito dal diritto romano, accolto da diversi codici moderni... o sbaglio? |
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Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale (l'''eadem res debita'' è il carattere saliente delle obbligazioni solidali), nel secondo caso egli è tenuto all'adempimento solo di ciò che residua dopo l'escussione del debitore garantito (cd. ''beneficium excussionis''): cfr art. 1944 c.c.
Se, dunque, nella fideiussione con beneficio d'escussione il creditore può agire verso il garante solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in [[dottrina]] se nell'altra forma di
Secondo un'opinione molto diffusa, il creditore ha l'onere di chiedere l'adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può rivolgersi verso il fideiussore (onere di preventiva richiesta). Altri autori (e la [[giurisprudenza]]) ritengono, invece, che alla scadenza il creditore goda di una ''libera electio'' onde decidere verso quale obbligato agire.
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