Colpa (diritto): differenze tra le versioni
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La principale distinzione della colpa è fra <u>cosciente</u> ed <u>incosciente</u>: la prima ricorre quando l'agente ha previsto l'evento senza però averlo voluto, la seconda senza previsione alcuna. Mentre l'ultima rappresenta il caso più diffuso, la prima è molto più rara ed è stata esaminata dalla dottrina solo in tempi recenti. É molto simile al [[dolo (diritto)|dolo]] indiretto, ma si differenzia da quest'ultimo perchè manca l'accettazione da parte dell'agente dell'evento possibile, e c'è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla. La colpa cosciente costituisce un'aggravante della pena.
====Colpa propria ed impropria====
La colpa <u>propria</u> racchiude la maggior parte dei casi, nei quali è riscontrabile la maggiore caratteristica della colpa in sè, la non volontà dell'evento. Ci sono, tuttavia, casi eccezionali in cui la colpa, in tali frangenti detta <u>impropria</u>, non è caratterizzata da questo elemento, e l'evento è voluto dall'agente. Sono
* <u>Eccesso colposo nelle cause giustificatrici</u>: lo stesso articolo 55 del Codice Penale sancisce che l'esercizio sproporzionato di un diritto o di un adempimento, così come in una situazione di [[legittima difesa]] o di [[stato di necessità]], comporta non il dolo ma la colpa dell'agente.
* <u>Erronea supposizione della presenza di una causa giustificatrice</u>: si verifica quando l'agente ritiene erroneamente che al verificarsi di un fatto, ricorrano i presupposti di una causa giustificatrice.
* <u>Errore di fatto determinato da colpa</u>.
[[categoria:Diritto penale]]
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