Parlamento italiano: differenze tra le versioni

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{{Politica Italia}} W inter
Il '''[[Parlamento]] della [[Repubblica Italiana]]''' è l'[[Organi costituzionali|Organo costituzionale]] titolare della funzione legislativa. Il Parlamento ha una struttura [[bicameralismo perfetto|bicamerale perfetta]], poiché composto da due [[Camera (politica)|Camere]] aventi funzioni identiche: la [[Camera dei Deputati]] ed il [[Senato della Repubblica]].
 
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== Lo ''status'' parlamentare ==
 
La Costituzione descrive lo ''status'' parlamentare negli artt. [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._67|67]], [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._68|68]] e [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._69|69]].
La Costituzione descrive lo ''status''di merda
negli artt. [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._67|67]], [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._68|68]] e [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._69|69]].
 
L'art. 67 (cosiddetto ''divieto di [[mandato imperativo]]'') dispone che «ogni membro del parlamento rappresenta la [[Nazione]] ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», ossia riceve un mandato generale da parte del [[corpo elettorale]], il quale non è suscettibile di iniziative di revoca né da parte dell'ambito territoriale ([[collegio]]) che l'ha eletto, né da parte del [[partito]] di affiliazione; mandato generale il cui rispetto non può essere sindacato in termini giuridici (così come invece avviene per il [[mandato]] previsto dal Codice civile), ma solo (eventualmente) in termini politici, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione (quindi, principalmente, con le consultazioni elettorali).
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In caso di modifiche, il testo ritorna all'altra Camera che lo deve riapprovare. Se il testo ripete questo procedimento più volte si parla di "[[navette]]" o palleggiamento.
 
Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare [[trattato internazionale|trattati internazionali]], di approvazione di [[bilancio|bilanci]] e [[consuntivo|consuntivi]] ([[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._72|art. 72 Cost.]]). In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una '''procedura speciale''': la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa (l'intero ''iter'' parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in entrambi i casi la possibilità per 1/10 dei membri della Camera che sta procedendo, 1/5 dei membri della commissione o per il [[governo]] di chiedere il ritorno alla procedura normale.
Questa procedura è obbligatoria e fa cagare come
 
i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare [[trattato internazionale|trattati internazionali]], di approvazione di [[bilancio|bilanci]] e [[consuntivo|consuntivi]] ([[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._72|art. 72 Cost.]]). In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una '''procedura speciale''': la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa (l'intero ''iter'' parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in entrambi i casi la possibilità per 1/10 dei membri della Camera che sta procedendo, 1/5 dei membri della commissione o per il [[governo]] di chiedere il ritorno alla procedura normale.
 
Procedure particolari sono previste per la conversione di [[decreto legge|decreti legge]], la [[legge annuale comunitaria]], la [[legge di bilancio annuale preventivo]] (e relativa finanziaria), la [[legge annuale di semplificazione]] e altre leggi di cui si decide l'urgenza.