Adulterio: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Annullate le modifiche di 151.67.214.97 (discussione), riportata alla versione precedente di Rei-bot
Riga 36:
 
La [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte costituzionale]] è intervenuta con la sentenza n. 126 del [[1968]]<ref>http://www.giurcost.org/decisioni/1968/0126s-68.html</ref> dichiarando l'illegittimità del primo e del secondo comma, ritenuti [[discriminazione|discriminatori]] sulla base dell'[[:s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 29|art. 29]] che stabilisce l'«eguaglianza morale e giuridica dei coniugi». Allo stesso modo, con la sentenza n. 147 del [[3 dicembre]] [[1969]]<ref>http://www.giurcost.org/decisioni/1969/0147s-69.html</ref> la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo e del quarto comma.
 
In realtà, l'articolo seguente (560) puniva anche l'adulterio del marito, anche se con alcune differenze rispetto alla moglie (per il marito, è considerato delitto solo il concubinato in casa coniugale o in luogo noto, mentre per la moglie, qualsiasi relazione adulterina). Per queste differenze, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi entrambi gli articoli. Assurdamente, però, il legislatore non è intervenuto a sostituire i due articoli con norme che prevedano un trattamento paritario del delitto di adulterio nel caso della moglie e nel caso del marito, ma ha lasciato un cosiddetto "vuoto normativo".
 
== Note ==