Parlamento italiano: differenze tra le versioni
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Alle due Camere spettano la funzione legislativa, di revisione costituzionale, di indirizzo, di controllo e di informazione nonché altre funzioni normalmente esercitate da altri poteri: ovvero la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa.
L'''iter legis'', ossia il procedimento che porta alla formazione di una legge, è così schematizzabile:
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L'art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione costituzionale e consiste nella forma repubblicana dello Stato.
Sussistono inoltre altri limiti considerati impliciti cioè non vengono modificati gli articoli che contengono i pricipi supremi dello stato nonché i valori su cui si fonda la costituzione italiana (sovranità popolare, unità ed indivisibilità dello stato...)
=== Funzione di controllo e indirizzo ===
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