Essential facilities: differenze tra le versioni

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{{W|diritto|novembre 2008}}
Con l'espressione '''essential facilities''' o '''infrastrutture essenziali''' si indica un istituto giuridico di [[diritto industriale]] che impone l'obbligo al proprietario di una qualsiasi risorsa, di concederne l'utilizzo a certe condizioni a terzi, qualora sussistano i seguenti requisiti:
# la risorsa deve essere essenziale per lo svolgimento di un'attività da parte del soggetto richiedente
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Esempio: un'impresa è titolare di un brevetto chimico che sfrutta per la produzione di solventi industriali. Un'altra impresa richiede l'utilizzo di tale brevetto per la produzione di vernici. Se sussistono le condizioni elencate persino il titolare di un diritto di esclusiva è tenuto a condividere il bene gravato da tale diritto con il richiedente.
 
 
{{Portale|Diritto}}
 
[[Categoria:Diritto industriale]]
 
[[de:Essential-Facilities-Doktrin]]
[[en:Essential facilities doctrine]]