Convivenza (antica Roma): differenze tra le versioni
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Oltre che per scelta personale, la forma della convivenza era dettata anche da una serie di circostanze ostative del matrimonio legale: ad esempio, nei primi secoli dell'[[Impero romano|Impero]] i [[legionario|legionari]] in servizio attivo non potevano sposarsi dovendo dedicarsi interamente al'esercito <ref>DC, LX, 24, 3; ''Dig.'', XXIV, I, 60, 2</ref> mentre era loro consentito convivere con una ''concubina'' o ''focaria'' (da ''focus'', focolare) governante <ref>''Cod. Iust.'', V, 16, 2</ref>
Anche ai membri del [[senato romano|senato]] era proibito contrarre matrimoni con [[liberto|liberti]] <ref>''Dig.'', XXIII, 2, 44</ref> ma potevano adottare come altri la convivenza che però comportava la conseguenza che i figli nati dall'unione sarebbero stati considerati illegittimi e quindi in una condizione sociale disagiata.
Giuristi come [[Ulpiano]] ritenevano questa situazione un'offesa soprattutto per la madre e quindi sostenevano che l'unica differenza tra una moglie e una concubina di un senatore dovesse essere unicamente la ''dignitas'' della donna.<ref>''Dig.'', XXXII, 49, 4</ref>
Caso assai raro era quello di una donna della classe senatoriale concubina di un liberto.
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