Confronto: differenze tra le versioni

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Il '''confronto''' è un mezzo di [[prova]], utilizzabile sia nel [[processo civile]] che in quello [[processo penale|penale]], che il [[giudice]] può disporre qualora emergano divergenze fra le deposizioni di due o più [[testimone|testimoni]].
 
== Il confronto nella giurisprudenza italiana ==
 
Nel processo civile, il confronto è regolato dall'articolo 254 del [[Codice di procedura civile]]: ''«Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il [[giudice istruttore]], su [[istanza di parte]] o [[d'ufficio]], può disporre che essi siano messi a confronto.»''
 
Nel processo penale, il confronto è previsto ''«fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti»''. Queste persone possono essere gli imputati stessi, le parti processuali, o i testimoni. Non può essere ammesso un confronto fra due soggetti che non abbiano già reso dichiarazioni in precedenza.