Colpa (diritto): differenze tra le versioni

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La sua struttura è anzitutto definita in maniera <u>negativa<u>:
 
l'[[evento]] criminoso non deve essere voluto dall'agente, altrimenti si cade nell'ipotesi del [[dolo]]. È comunque possibile che l'evento sia preveduto dall'agente, purché alla sua prospettazione non segua la volizione.
Questo caso viene denominato come " colpa cosciente " ed integra altresì l'aggravante preveduta all'art. 61 n° 3) del Codice Penale , vale a dire l'avere agito ( allorché si verta in delitti colposi) nonostante la prevsione dell'evento.
È discusso se per volizione dell'evento si possa intendere il prospettarsi l'accadimento dello stesso. Si propende però per la soluzione negativa, essendo la prospettazione dell'evento inidonea a integrare il concetto di coscienza e volontà che il dolo sottende.
Perché il reato sia doloso, infatti, è necessaria la integrale coscienza e volontà di tutti gli elementi positivi e negativi del fatto stesso. La convinzione erronea dell'esistenza di una scriminante ([[elementi del fatto tipico|elemento negativo del fatto]]), ad esempio, rende inconcepibile la sussistenza del dolo.