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A dire il vero una clausola del genere da anni esiste sul mercato finanziario internazionale ed è solo il formalismo giuridico che non ne aveva fatto ancora conoscere la portata e l'efficacia.
Quando nel [[1991]], a seguito dell'insolvenza di [[Federconsorzi]]<ref>all'epoca dei fatti il dissesto della Federconsorzi era il maggiore dell'intera storia dell'Italia repubblicana, con una esposizione debitoria per 4.400 miliardi di lire </ref>, questa cessò di onorare le sue obbligazioni [[Agrifactoring]] <ref> I crediti non riscossi di Agrifactorig al momento della sospensione dei pagamenti, ammontavano a oltre 900 miliardi di lire</ref>, che era una società partecipata al 50% si trovò in grande difficoltà. [[B.N.L.]] che ne era direttamente o attraverso sue consociate azionista al 50% di Agrifactoring fu indotta dai suoi consulenti legali ad invocare la limitatezza della responsabilità.<ref> L'intera vicenda è narrata, anche con dovizia di particolari e con la relativa documentazione, dalla ''relazione finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul dissesto della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari. In particolare alle pagg. 139 e seguenti </ref> La comunità bancaria internazionale, invocò la clausola ''cross default'' e chiese il rientro di prestiti per circa 5.000 miliardi di lire. A sua volta il [[Ministero del tesoro]] a cui la B.N.L. apparteneva per la quasi totalità<ref> all'epoca la percentuale di quote italiane era quasi del 100%. </ref>, ebbe addirittura il timore dell'estensione di detta clausola all'intero ''paese Italia''. La soluzione fu poi trovata con una postergazione delle banche azioniste di Agrifactoring e in subordine delle altre banche italiane in modo da far prospettare sia pure in tempi ''lunghi'' il rientro integrale delle banche estere dei loro crediti.<ref> Relazione citata, pag. 148</ref>
==Note==
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