Mutuo: differenze tra le versioni
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Il [[Decreto Bersani (2007)|secondo decreto Bersani]] ha vietato l'applicazione di penali o oneri di alcuni tipo per anticipata estinzione parziale o totale dei mutui. I clienti possono scegliere di vendere l'immobile ipotecato ed estinguere il mutuo, pagando il debito residuo.
Il mutuatario può decidere per l'estinzione parziale. Senza alcun onere o penale, può decidere di versare una somma, eccedente la normale rata annua, in conto capitale: questa parziale estinzione va a ridurre il debito residuo, e la banca è tenuta a ricalcolare la rata di conseguenza, in base allo stesso schema di pagamento (interesse al tasso capitale pattuito alla stipula del mutuo, durata, rata, tipologia di tasso). Quindi l'anticipata estinzione va a ridurre l'importo della
Le clausole contrattuali che prevedano una penale o diversi oneri per l'anticipata estinzione, sono nulle per i mutui accesi dopo l'entrata in vigore del decreto, restano in vigore per i contratti stipulati in data antecedente.<ref>Legge n. 40/2007, art. 7, comma 1. Il Decreto parla di prestazioni a favore del mutuante, ''"ivi incluse le clausole penali"''</ref>.
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