Restituzione: differenze tra le versioni
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A causa della diversità delle due situazioni fronteggiate dal rimedio, si discute in dottrina sulla possibilità che non esiste un'unitaria rimedio restitutorio. In effetti a ben vedere nel caso di diritto violato la tutela avrà carattere reale, mentre nell'altro caso necessariamente personale; inoltre nel primo caso avrà ad oggetto la restituzione di uno specifico bene, nel secondo non necessariamente, potendo anche essere uno spostamento di meri valori. Tuttavia per dottrina autorevole<ref>[[Adolfo Di Majo]], ''La Tutela dei Diritti Civili'', 4° edizione, Giuffrè</ref> si tratta di un unico rimedio, in quanto agisce sempre e comunque contro una situazione di fatto che contrasta con quella di diritto, a prescindere poi dalla diversità intrinseca della fattispecie concretamente da tutelare, al quale la restituzione andrà poi adattata.
Più difficile è collegare questa forma di tutela, sorta storicamente a ridosso dell'illecito e con forti connotazioni sanzionatorie, all'arricchimento ingiustificato che invece non richiede né un illecito, né una causa ingiusta, bensì la mancanza stessa della causa. È con una [[clausola generale]] l'[
==Obbligazione restitutoria==
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