Regolamento parlamentare (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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La prima disposizione vuole garantire l'[[indipendenza]] di ciascun ramo del Parlamento nei confronti dell'altro e si spiega storicamente dalla necessità di sottrarre al re ed il Senato alla legge (vale a dire alla seconda Camera, solitamente non elettiva) la possibilità di modificare le regole di funzionamento e di formazione delle leggi. La seconda vuole, da un lato, indicare (come negli altri casi in cui la Costituzione prevede una [[maggioranza qualificata]]) che si tratta di regole che è opportuno siano condivise da un numero di deputati o senatori più ampio di quello che è richiesto per le decisioni ordinarie, dall'altro che, in nessun caso, possano essere decise da una minoranza che si trovi ad essere maggioranza per le altrui assenze.
 
Nel rispetto di quanto direttamente disposto dalla Costituzione, organizzazione e funzionamento di ciascuna Camera sono oggetto di una vera e propria [[riserva regolamentare]] ([[forza passiva peculiare]]), nel senso che si tratta di materie che non possono essere disciplinate da altra fonte di rango sub-costituzionale ma solamente da legge costituzionale e/o da regolamento parlamentare successivo.
 
==Sindacabilità da parte della Corte Costituzionale==