Essential facilities: differenze tra le versioni

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{{F|diritto|novembre 2008}}
Con l'espressione '''essential facilities''' o '''infrastrutture essenziali''' si indica un istituto giuridico di [[diritto industriale]] che impone l'obbligo al proprietario di una qualsiasi [[risorsa]], di concederne l'utilizzo a certe condizioni a terzi, qualora sussistano i seguenti requisiti:
{{W|diritto|novembre 2008}}
Con l'espressione '''essential facilities''' o '''infrastrutture essenziali''' si indica un istituto giuridico di [[diritto industriale]] che impone l'obbligo al proprietario di una qualsiasi risorsa, di concederne l'utilizzo a certe condizioni a terzi, qualora sussistano i seguenti requisiti:
# la risorsa deve essere essenziale per lo svolgimento di un'attività da parte del soggetto richiedente
# la risorsa deve essere insostituibile e materialmente accessibile da parte del richiedente
# non devono sussistere obiettive ragioni che giustifichino un rifiuto da parte del soggetto titolare della risorsa.
 
Il soggetto richiedente la facility può anche essere un diretto concorrente [[commercio|commerciale]] del proprietario, come si è visto in una copiosa [[giurisprudenza]] [[Stati Uniti d'America|statunitense]] prima e [[Unione Europea|comunitaria]] in seguito.
La ragion d'essere di tale istituto risiede nel favorire lo sviluppo dei [[mercato|mercati]]: laddove la nascita di un nuovo [[prodotto]] o di un nuovo operatore all'interno di un mercato sia subordinata all'accesso ad una risorsa, il legislatore favorisce il soggetto richiedente obbligando il titolare a concederne l'accesso.
 
Esempio: un'[[impresa]] è titolare di un [[brevetto]] [[chimica|chimico]] che sfrutta per la produzione di solventi industriali. Un'altra impresa richiede l'utilizzo di tale brevetto per la produzione di [[vernice|vernici]]. Se sussistono le condizioni elencate persino il titolare di un diritto di esclusiva è tenuto a condividere il bene gravato da tale diritto con il richiedente.
 
{{Portale|Diritto}}