Interpretatio Prudentium: differenze tra le versioni

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I primi [[giurista|giuristi]] a [[Roma]] furono i '''[[pontefice|pontefici]]''', ai quali i cives si rivolgevano per conoscere quale fosse il ''ius''. Il responso pontificale, la cui interpretazione rimase aderente alla lettera del precetto o dell'atto negoziale considerati, era vincolante. Essi tuttavia accrebbero il ''ius civile'' e ne consolidarono le strutture perché diedero tante volte di ''mores et leges'' un'interpretazione in senso diverso da quello comune di spiegazione della portata di un frase. Quella pontificale fu la prima [[interpretazione]] creativa tutte le volte in cui da istituti e precetti esistenti essi ricavavano nuovi istituti.
 
Con la fine dell'età arcaica si spezza il monopolio pontificale del diritto. La [[giurisprudenza]] laica che comincia ad operare all'attività consultiva (''responsa'') aggiunge l'insegnamento e la composizione di opere giuridiche. Anch'essi, certo, davano gratuitamente pareri che, se se emessi da giuristi qualificati, godevano di estrema considerazione tale da andare ad incidere sulla risoluzione di una controversia. Con [[Augusto]] venne loro conferito il ''ius respondendi ex auctoritate principis'', sicché il responsanso del giurista aveva una sua particolare ''auctoritas'', come se a risolvere la qustione fosse stato lo stesso principo. Come detto i giuristi si manifestarono anche scienziati del diritto, costruendo e proponendo sistemi. Il riconoscimento dei giudizi di buona fede avevano fatto venire meno i problemi legati alla povertà di strutture dell'antico ''ius civile'' sicché non si avvertì più la necessità di un'interpretazione creativa. avvenne così che la [[giurisprudenza]] laica si indirizzò verso una interpretazione del ius che tenesse conto della ratio e della potenzialità delle norme, di frequente ricorrendo ad interpretazione analogica. Ma i maggiori giuristi svolsero anche opera creativa, benché in maniera diversa da quanto fatto dai pontefici. Essi infatti ebbero l'autorità di affermare sì che valessero come ius nuovi principi giuridici non ancorati al precedente ius. In età classica ci fu così un'equiparazione tra ius civile e [[senatoconsulto|senatoconsulti]], costituzioni imperiali e [[consuetudine]].
 
[[Categoria:Diritto romano]]