Mutatio libelli: differenze tra le versioni
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Essendo, quindi, pacifico in giurisprudenza ritenere che l'allegazione di un fatto costitutivo nuovo di diritti autodeterminati costituisce una mera emendatio della domanda, con la riforma del nuovo codice questa mera modifica della domanda resta sottoposta alle barriere preclusive dall'art. 183 c.p.c., nuovo testo.»
Per la sentenza n°7524/2005 della Corte di Cassazione:
«Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e piu' ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicche' risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo piu' idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. In applicazione del suindicato principio la S. C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, ritenendo non concluso il contratto di locazione in ordine al quale erano in corso trattative e qualificando la domanda come concernente ipotesi di responsabilita' precontrattuale, ha ritenuto integrare mera "emendatio libelli" la domanda di risarcimento per danni da occupazione dell'immobile in aggiunta a quelli conseguenti ad effettuati lavori di modificazione ed adattamento del medesimo, dall'attore formulata in sede di precisazione delle conclusioni, rispetto a quella, risultante dall'atto introduttivo del giudizio»
==Note==
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