Mutatio libelli: differenze tra le versioni

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«Si ha "''mutatio libelli''" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "[[petitum]]" diverso e piu' ampio oppure una "[[causa petendi]]" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "''emendatio''" quando si incida sulla "[[causa petendi]]", sicche' risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "[[petitum]]", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo piu' idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. »
 
==Bibliografia==
* Domande senza risposta. Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile, di Cinzia Giamba, Wolters Kluwer Italia, 2008
 
==Note==